Sommariamente, il diritto internazionale per la situazione venezuelana risulta da norme della Carta delle N.U. e corrispondenti norme internazionali generali: art. 2, n.1, sull’indipendenza politica degli Stati; n.4, sul divieto della forza contro tale indipendenza, come specificato fra l’altro dalla ris. 2625-XXV (1970) dell’Assemblea generale, per cui gli Stati sono liberi di scegliere il proprio sistema politico, economico e sociale, ed è vietato cercare di rovesciare dall’esterno il governo di uno Stato e interferire nelle lotte civili. Ancora, l’art. 2, n.7, vieta qualunque intervento negli affari interni. Tutelato è lo Stato con il suo governo costituito, quindi il Venezuela del Presidente Maduro, che resta il titolare del potere statale, incluso quello di repressione delle insorgenze, non eliminabile né scavalcabile attraverso illecite pressioni, ultimatum, riconoscimenti di poteri alternativi.
Assolutamente illecite sono le sanzioni USA e occidentali in generale, causa fondamentale delle difficoltà economiche del Venezuela. Nessun argomento, in particolare quello c.d. umanitario, o quello della democrazia ‘liberale’ da contrapporsi alla dittatura –discriminanti non accolte dai fondamenti del diritto internazionale-, per cui uno o più Stati si ergono a legislatori, giudici ed esecutori giudiziari, può addursi contro le norme richiamate, che costituiscono il diritto vigente e non modificato. Va pertanto considerata finora come apprezzabilmente cauta la condotta del governo italiano, che cerca di sfuggire alle logiche imperialistiche che hanno prodotto le catastrofiche e criminali aggressioni e interventi dal 1991 in poi (Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, Libia e quindi, sia pur sventata quanto all’esito, Siria).
La richiesta peraltro di nuove elezioni presidenziali in Venezuela, peraltro priva di qualunque fondamento fattuale o giuridico, se andasse al di là di un suggerimento politico di soluzione e divenisse invece esigenza giuridica munita di date conseguenze, come il riconoscimento dell’autoproclamato presidente Guaidò, provocherebbe la ricaduta nella violazione del diritto internazionale: oltre ad apparire di impossibile attuazione pratica, perché presupporrebbe che il presidente Maduro in carica si riconoscesse illegittimamente eletto. Questa sarebbe la via più immediata per la guerra civile e l’intervento straniero.
La ricaduta, dunque, nelle tristi vicende del passato, quando l’Occidente ‘democratico’ ha, più che violato, cancellato il diritto internazionale: per sostituirlo con qualcosa che sostenesse o coprisse i propri interessi, concezioni, perfino narrazione dei fatti. Ma il diritto vigente non lo forgiano a loro gradimento dati Stati, sia pur potenti e autocelebrantisi come i più civili. Il copione si va oggi replicando con il Venezuela, ma incontra nel mondo giusta e legittima resistenza che va al di là dei meriti o demeriti asseriti di un dato governo, ma riguarda le basi stesse della convivenza internazionale.
Roma, 6 febbraio 2019
Aldo Bernardini
Professore emerito di diritto internazionale
già Rettore dell’Università di Chieti